TITOLO I
DEL SEQUESTRO, DEL PIGNORAMENTO E DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI SALARI E PENSIONI
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati
o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi
ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico
sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le
aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza
dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni
equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese
indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti
dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo
Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal
rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti
allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine,
all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri
2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano
anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà,
valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo
Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non
superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente
testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali
all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali
stabilite dalle Camere stesse.
Art.1
(Insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari,
pensioni ed altri emolumenti)
Non possono essere sequestrati, pignorati
o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli, gli stipendi, i salari, le
paghe, le mercedi, gli assegni, le gratificazioni, le pensioni, le indennità, i sussidi
ed i compensi di qualsiasi specie che lo Stato, le province, i comuni, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e qualsiasi altro ente od istituto pubblico
sottoposto a tutela, od anche a sola vigilanza dell'amministrazione pubblica (comprese le
aziende autonome per i servizi pubblici municipalizzati) e le imprese concessionarie di un
servizio pubblico di comunicazioni o di trasporto corrispondono ai loro impiegati,
salariati e pensionati ed a qualunque altra persona, per effetto ed in conseguenza
dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti.
Nel personale dipendente dallo Stato si comprende anche il personale dipendente dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e dalle Camere del Parlamento.
Art.2
(Eccezioni alla insequestrabilità e all'impignorabilità)
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni
equivalenti, nonché le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri
assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese
indicati nell'articolo 1, sono soggetti a sequestro ed a pignoramento nei seguenti limiti:
1) fino alla concorrenza di un terzo valutato al netto di ritenute, per causa di alimenti
dovuti per legge;
2) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo
Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal
rapporto d'impiego e di lavoro;
3) fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per tributi dovuti
allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fino dalla loro origine,
all'impiegato o salariato.
Il sequestro ed il pignoramento, per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri
2, 3, non possono colpire una quota maggiore del quinto sopra indicato e quando concorrano
anche le cause di cui al numero 1, non possono colpire una quota maggiore della metà,
valutata al netto di ritenute, salve le disposizioni del titolo V nel caso di concorso
anche di vincoli per cessioni e delegazioni.
Art.5
(Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario)
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo
Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell'art. i possono contrarre
prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto
dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non
superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente
testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali
all'estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali
stabilite dalle Camere stesse.
TITOLO II
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DEI SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI DELLO STATO
Art.6
(Requisiti necessari per l'esercizio della facoltà di cessione)
Gli impiegati civili e militari
e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono
contrarre prestiti, ai sensi dell'art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano
stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario
fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di
quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva
l'applicazione degli articoli 13 e 23.
Art.7
(Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione)
La facoltà di contrarre prestiti di cui
al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni
di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento
di quiescenza.
Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex
combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il
diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e
salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro
che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518.
Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che
risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.
Art.8
(Ufficiali e sottufficiali che sono considerati impiegati militari)
Si considerano impiegati militari ai sensi dellart. 6;
a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle varie Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente a servizio dello Stato. Sono parificati agli ufficiali in
servizio permanente effettivo gli ufficiali invalidi o mutilati riassunti in servizio
sedentario, ed inoltre quelli i quali, avendo cessato di appartenere ai ruoli di servizio
permanente effettivo, siano in posizioni speciali con trattamento economico ragguagliato
allo stipendio e con diritto a computare anche il periodo di durata di tali posizioni nel
servizio utile per il futuro assegno di riposo.
b) i sottufficiali in servizio continuativo delle Forze armate e dei Corpi
organizzati militarmente di cui sopra, aventi grado non inferiore a maresciallo ordinario
o parificato.
Art.9
(Personali speciali che godono della facoltà di cessione)
Le
disposizioni del presente titolo si applicano anche al personale dipendente dal
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, al personale speciale del
Consiglio nazionale delle ricerche, al personale dell'Accademia nazionale dei
Lincei, a
quello dell'Istituto centrale di statistica e degli Archivi notarili e ai segretari
comunali e provinciali che sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato.
Art.10
(Personale dipendente da istituti di istruzione costituiti in enti autonomi)
Le
disposizioni del presente titolo si applicano, altresì, al personale retribuito sui
bilanci propri degli istituti governativi di istruzione superiore e di istruzione
classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica, costituiti in enti autonomi, ove
nei loro statuti o regolamenti sia stabilito l'obbligo di tutto il personale dipendente di
contribuire al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato a norma dell'art. 17 e tali
enti effettuino regolarmente i versamenti.
Art.11
(Regolazione della facoltà di cessione per il personale delle Ferrovie dello
Stato)
Per il personale dipendente dalla
Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la facoltà di contrarre prestiti verso
cessione di quote di stipendio o salario è regolata dalle leggi che lo riguardano.
Per quanto non è contemplato in dette leggi si applicano le disposizioni del presente
titolo.
Art.15
(Istituti ammessi a concedere prestiti)
Sono ammessi
a concedere prestiti agli impiegati e salariati dello Stato ed ai personali di cui agli
articoli 9 e 10, verso cessione di quote di stipendio o salario, soltanto gli istituti di
credito e di previdenza costituiti fra impiegati e salariati delle pubbliche
amministrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, le società di assicurazione
legalmente esercenti, gli istituti e le società esercenti il credito escluse quelle
costituite in nome collettivo e in accomandita semplice, le casse di risparmio ed i monti
di credito su pegno.
Art.16
(Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato e sue funzioni)
E' costituito presso il Ministero del
tesoro il " Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato " amministrato, con
gestione speciale, dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.
L'Ispettore generale preposto all'Ispettorato ha la rappresentanza legale del Fondo.
Presso il detto Ispettorato funziona un apposito ufficio di ragioneria.
Il Fondo è destinato:
1) a garantire gli istituti indicati nell'art. 15 contro i rischi di perdite per mutui
accordati verso cessione di quote di stipendio o salario, per i quali l'amministrazione
del Fondo abbia prestato garanzia;
2) a concedere prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio o salario, agli
impiegati e ai salariati dello Stato ed ai personali di cui agli articoli 9 e 10, nei casi
di accertate necessità familiari, entro i limiti delle disponibilità liquide di ciascun
esercizio.
I rischi delle operazioni di prestito diretto fanno carico al Fondo.
Art.21
(Dei contratti di prestito stipulati con istituti autorizzati con garanzia del
Fondo)
I prestiti verso cessione di quote di
stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da
contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti mutuanti, stipulati con
le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col
provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che
approva il contratto e concede la garanzia.
La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del
mutuo purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della
garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.
Art.23
(Casi di licitazione della durata dei prestiti)
L'impiegato o il salariato cui manchino,
per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore,
meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote
mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a
riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono
contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti
siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro
collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali, di cui all'articolo 8, i prestiti non possono
essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per
la fine della posizione speciale.
Art.24
(Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti)
Non possono ottenere prestiti:
a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana
costituzione fisica;
b) gli impiegati che siano compiuto i sessantacinquesimo anno di età o che lo
compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi, e i
salariati che abbiano compiuto o compiano nell'anzidetto termine, sessanta anni di età,
se uomini e cinquantacinque, se donne;
c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si
applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni indicate nell'art. 8.
Art.25
(Casi di revocabilità della concessione dei prestiti e della garanzia)
Fino a che
non sia avvenuta la somministrazione del mutuo, l'amministrazione del Fondo per il credito
ai dipendenti dello Stato, venendo in qualunque modo a conoscenza che esisteva o è
sopravvenuto alcuno dei motivi che avrebbero potuto determinare, ai sensi degli articoli
23 e 24, la limitazione o il diniego della concessione del prestito diretto o della
garanzia, può revocare la concessione del prestito diretto o della garanzia.
Art.26
(Interessi e inizio dell'ammortamento dei prestiti)
Gli interessi sono liquidati con il metodo
a scalare al tasso del 4,50 per cento, modificabile, in seguito a conforme richiesta del
Comitato amministrativo, di cui all'art. 22, con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare su proposta del Ministro del tesoro e sentito il Consiglio dei Ministri. Gli
interessi sono trattenuti in anticipo allo atto della somministrazione del prestito.
L'estinzione di ciascun prestito ha inizio dal primo giorno del mese immediatamente
successivo a quello in cui il prestito è somministrato; agli effetti del calcolo degli
interessi, si considera iniziata dal primo giorno del terzo mese.
Art.27
(Ritenute per spese di amministrazione e premio rischi)
Sull'importo lordo complessivo di ciascun
prestito, concesso o garantito, si trattengono in anticipo a favore del Fondo:
a) una somma calcolata in ragione di L. 0,50 per cento per spese di amministrazione,
modificabile, nei modi e con le forme di cui all'articolo precedente, con decreto del
Presidente della Repubblica;
b) un premio compensativo dei rischi dell'operazione pari al 2 per cento per i prestiti
estinguibili fino a cinque anni ed al 4 per cento per i prestiti estinguibili oltre il
quinquennio, salva nuova determinazione da adottarsi con decreto del Presidente della
Repubblica, nei modi e con le forme di cui alla lettera a).
Art.28
(Notificazione dei prestiti alle amministrazioni e suoi effetti)
L'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato dà comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata, alle
amministrazioni dalle quali dipendono i mutuatari, dei mutui da estinguersi con cessione
di quote di stipendio o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello
Stato o da altri istituti.
Le cessioni di quote di stipendio o salario hanno effetto, rispetto a dette
amministrazioni, a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo
la comunicazione.
Tale comunicazione vale come intimazione della cessione al debitore ceduto, ai sensi del
codice civile.
Art.29
(Versamento delle quote trattenute per cessione)
Le quote di stipendio o salario trattenute
per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a
quello in cui si riferiscono.
Qualora i cedenti siano retribuiti con ruoli di spese fisse sul bilancio dello Stato e
cessionario sia il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dette quote sono
versate in una sola volta per ciascun esercizio finanziario, nel mese di gennaio, salvo
rimborso da parte del Fondo delle quote o parti di quote che in seguito risultassero non
dovute.
Art.30
(Ritenute e versamenti delle quote cedute, dai segretari comunali - Azioni
per mancato versamento)
I comuni hanno l'obbligo di trattenere
mensilmente la quota di stipendio ceduta dai segretari comunali e di versarla all'ente
cessionario nel mese successivo a quello cui la quota si riferisce. Qualora il versamento
non sia stato effettuato per mancato pagamento dello stipendio, l'ente cessionario può
richiedere al prefetto di promuovere i provvedimenti di cui agli articoli 242 e 243 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934,
n. 383. Qualora il versamento non sia stato effettuato per omissione dei provvedimenti
necessari alla esecuzione della cessione, l'ente cessionario può esperire azione tanto
contro il comune, quanto contro il segretario comunale e il sindaco, responsabili in
proprio e solidamente.


