Art.32
(Rischi che assume il Fondo con la garanzia - Conseguenti obblighi e diritti)
Con la prestazione della garanzia di cui
al n. 1 dello art.16 il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assume i seguenti
rischi.
a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione,
indennità o altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al
normale ammortamento del prestito;
c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più
consentita la ritenuta della intera quota ceduta. Il Fondo ha facoltà di adempiere
l'obbligo della garanzia corrispondendo mensilmente la quota o parte di quota di stipendio
o salario ceduta, per la quale sia venuta a mancare la possibilità di trattenuta ovvero
riscattando la cessione con l'abbuono degli interessi in più percepiti dal cessionario.
Il Fondo, nel rivalersi verso il cedente delle somme pagate per conto di lui, liquida a
proprio favore gli interessi a scalare sulle somme stesse al saggio originario del
contratto di mutuo fino alla scadenza del contratto ed al saggio legale civile dopo tale
scadenza. Nel caso di cui alla lettera c) il Fondo ricupera le somme pagate per conto del
cedente, con gli interessi, mediante il corrispondente prolungamento della ritenuta
mensile sullo stipendio o salario, salva la facoltà di cui all'art.45.
Art.35
(Riduzione di stipendi o di salari gravati da cessione)
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere
effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta
non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto. In tal caso la differenza
con i relativi interessi è ricuperata dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato,
mediante corrispondente prolungamento della ritenuta mensile, salva la facoltà di cui
all'art.45.
Art.36
(Trattamento ai fini degli interessi delle quote scadute e non versate)
Ogni quota o parte di quota mensile di
stipendio o salario ceduta, che per qualsiasi motivo non sia rilasciata dal debitore alla
data della scadenza, produce interesse a favore dell'ente cessionario, allo stesso saggio
al quale fu accordato il mutuo. Il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato non
corrisponde interessi sulle quote o parti di quote cedute che, per effetto della prestata
garanzia, debba versare allo istituto cessionario. Il Fondo, qualora riscatti la cessione,
corrisponde al cessionario gli interessi al saggio indicato nel primo comma, a decorrere
dal giorno successivo alla data in cui si è verificato il fatto che ha determinato il
riscatto, sempre che il cessionario faccia pervenire all'amministrazione del Fondo la
denuncia del mancato pagamento, entro novanta giorni da quella data. In caso diverso gli
interessi sono corrisposti a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento
della denuncia.
Art.37
(Rivalsa da parte del Fondo per errori od omissioni)
Il Fondo per il credito ai dipendenti
dello Stato ha facoltà di rivalersi, mediante ritenute sullo stipendio o salario, anche
oltre il limite del quinto o fino al massimo di un terzo, di ogni suo credito derivante da
errori od omissioni verificatisi nella concessione o garanzia di prestiti o nel corso dei
relativi ammortamenti. In ogni caso, la ritenuta di cui al precedente comma, sommata alla
quota ceduta, non può eccedere la metà dello stipendio o salario.
Art.38
(Estinzione anticipata di cessione)
Quando siano trascorsi almeno due anni
dall'inizio di una cessione stipulata per un quinquennio od almeno quattro anni
dall'inizio di una cessione stipulata per un decennio, il cedente ha facoltà di
estinguerla mediante versamento dell'intero debito residuo. In tal caso, sull'importo di
ciascuna quota mensile di stipendio o salario non ancora scaduta, il cessionario è tenuto
a scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando
lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo. Nello stesso caso il Fondo
per il credito ai dipendenti dello Stato è tenuto a restituire una quota del premio di
garanzia riscosso a norma della lettera b) dell'art. 27, in relazione all'entità della
somma pagata in anticipo e al periodo di abbreviazione della garanzia. Agli effetti dello
sconto degli interessi e del premio di garanzia, il versamento a saldo si considera in
ogni caso come avvenuto alla fine del mese in cui viene effettuato.
Art.39
(Rinnovo di cessione)
E' vietato di contrarre una nuova cessione
prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni dallo inizio della cessione stipulata per un decennio,
salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual
caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata
estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una
nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro
istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli articoli 5, 6 e 23, ed a
condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente
quantità, all'estinzione della cessione in corso. Anche prima che siano trascorsi due
anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione
decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di
estinguere la precedente cessione.
Art.40
(Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente)
In caso di nuova cessione, al primo
cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli
interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la
restituzione, nonostante qualunque patto in contrario. Il fondo per il credito ai
dipendenti dello Stato restituisce la quota del premio di garanzia a norma del terzo comma
dell'art.38. Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito
contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.
L'obbligo della garanzia da parte del Fondo e l'obbligo dell'amministrazione di versare le
quote di ammortamento del prestito sono subordinati alla condizione che lo istituto
mutuante adempia all'estinzione della precedente cessione.
Art.43
(Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza)
Nel caso di cessazione dal servizio prima
che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o
altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza
della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di
previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego
o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici
o di contratto. La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o
assegno continuativo. Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro
assegno continuativo equivalente, dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di
indennità o di capitale assicurato a carico dell'amministrazione o di un istituto di
previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero
residuo debito per cessione. Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo
anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art.38.
Art.44
(Perseguibilità di somme dovute una volta tanto oltre gli assegni di
quiescenza)
Quando l'impiegato o salariato all'atto
della cessazione dal servizio, oltre alla pensione od altro assegno continuativo
equivalente, abbia diritto, a qualsiasi titolo, a percepire una somma una volta tanto
dall'amministrazione dalla quale dipende, l'Ispettorato generale per il credito ai
dipendenti dello Stato può stabilire che tale somma sia ritenuta, in tutto o in parte, a
scomputo del debito per cessione.
TITOLO III
DELLA CESSIONE DEGLI STIPENDI E SALARI DEGLI IMPIEGATI E SALARIATI NON DIPENDENTI DALLO STATO
Art.51
(Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti)
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nell'art. i e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre
prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.
Art.52
(Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di
lavoro)
Gli impiegati e salariati delle
amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo
indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti
collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non
superiore al quinto per il periodo di cinque o di dieci anni, quando siano addetti a
servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e
continuativo ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e,
nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l'indennità di
anzianità.
Art.53
(Istituti autorizzati a concedere prestiti)
Sono autorizzati a concedere prestiti agli
impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati
nell'art.15.
Art.54
(Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie)
Le cessioni di quote di stipendio o di
salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia della
assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne
assicurino il ricupero nei casi in cui, per cessazione o riduzione di stipendio o
salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non sia
possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero dei residuo credito. Non è
consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro
impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o
salario. Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non
possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione
dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.
Art.57
(Disposizioni estensibili ai ferrovieri e agli operai dello Stato non aventi
assegni fissi e continuativi)
Le norme di cui agli articoli 51, 52, 54 e
55 sono estese, in quanto applicabili, ai ferrovieri dipendenti dallo Stato ed agli operai
dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, purché la cessione sia
fatta da società mutue cooperative di credito o di consumo costituite nella rispettiva
categoria.
TITOLO IV
DELLA DELEGA A PAGARE, SOPRA STIPENDI, SALARI E PENSIONI, LE
PIGIONI E LE QUOTE DI PREZZO DI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI NONCHE' LE QUOTE PER
SOTTOSCRIZIONE A PRESTITI NAZIONALI
Art.58
(Facoltà e limiti delle deleghe)
Gli impiegati e salariati e i pensionati
delle pubbliche amministrazioni indicate nell'art.1 hanno facoltà di rilasciare delega,
fino alla metà dello stipendio o salario o della pensione, per il pagamento delle quote
del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici costruiti dagli enti
o dalle società di cui agli articoli 16 e 22 del testo unico delle disposizioni sulla
edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938, n.1165. La
delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del
debito. La delegazione può essere fatta a favore degli istituti finanziatori e degli enti
o società mutuanti, nonché degli istituti di assicurazione per il pagamento del prezzo
dell'alloggio.
TITOLO V
DEL CONCORSO DI VINCOLI
SUGLI STIPENDI, SALARI, PENSIONI
Art.67
(Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto)
In uno stesso atto non può essere
stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo
cedente in favore di un solo istituto cessionario.
Art.68
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni)
Quando preesistono sequestri o
pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art.5, non
può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o
salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.
Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e
debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la
metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi
restando i limiti di cui all'art.2.
Art.69
(Limiti nella consistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni)
Quando preesistano sequestri o
pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dello art.58 e la
ritenuta a norma dell'art.60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello
stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente
vincolate. La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute
disposte a norma degli articoli 61 e 62. Quando preesista delegazione o ritenuta, i
sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà
dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della
delegazione o ritenuta.
Art.70
(Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione)
Nel caso di concorso di cessione e
delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non
quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la
necessità e dia il suo assenso. Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione
alla quale fa carico la pensione.
NOTA AL TITOLO V
Con l'art.68 del menzionato titolo V è stabilito:
1. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la cessione
può essere fatta entro il limite della differenza tra i due quinti dello stipendio o
salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota colpita da sequestri o pignoramenti
e fermo restando il limite previsto dall'art.5 del medesimo Decreto.
2. Nel caso di preesistenza di cessione perfezionata e debitamente notificata, il sequestro o pignoramento può essere ordinato entro il limite della differenza tra la metà dello stipendio o salario, valutati al netto delle ritenute, e la quota ceduta, fermi restando i limiti previsti dall'art.2 del medesimo Decreto.
3. Nel caso di preesistenza di sequestri o pignoramenti, la delegazione di cui all'art.68 e la ritenuta di cui all'art.60 del medesimo Decreto 180/50 (fino alla metà dello stipendio, salario o pensione per il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti agli alloggi popolari od economici specificati negli stessi artt.58 e 60) sono consentite soltanto entro la differenza tra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e le somme precedentemente vincolate. Tale limitazione non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt.61 e 62 del Decreto medesimo (casi di morosità di soci di cooperative edilizie verso la Cassa DD. e PP. e altri casi analoghi verso alcune altre Amministrazioni dello Stato).
4. Nel caso di preesistenza delle delegazioni o ritenute di cui al paragrafo precedente, i sequestri o pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione, valutati al netto di ritenute, e l'importo della delegazione o ritenuta.
5. Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non con l'assenso dell'Amministrazione dalla quale si dipende che ne deve riconoscere la necessità. Per i pensionati l'assenso è dato dall'Amministrazione alla quale fa carico la pensione.


